Nel factoring per ottenere la restituzione delle anticipazioni è sempre necessaria la preventiva escussione del debitore ceduto

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Cass. Sez. I, 9.8.2025 n. 22964

Diritto delle obbligazioni e contratti – factoring – restituzione – escussione del debitore ceduto – necessità

La clausola “salvo buon fine” contenuta nel contratto di cessione di crediti, anche futuri, comporta una garanzia pro solvendo a carico del cedente, con la conseguenza che il cessionario ha diritto alla restituzione delle anticipazioni solo dopo l’infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Nel contratto di factoring, a differenza dell’ordinaria cessione del credito, la garanzia della solvenza del debitore ceduto è un elemento fisiologico ed essenziale dell’accordo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 52/1991, quale garanzia dell’obbligazione di restituzione delle anticipazioni. La clausola pro solvendo può legittimamente riferirsi anche a crediti futuri, la cui cessione produce effetto al momento della loro venuta ad esistenza. La natura condizionale del credito permane anche in tal caso, richiedendosi comunque la preventiva escussione del debitore ceduto.

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