Nel concordato semplificato la sola maggiore velocità della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale non è sufficiente
Cass. Sez. I, 12.1.2026 n. 624
Diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza – concordato semplificato – presupposti – definizione della procedura – insufficienza
Nel concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologa, «ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest’ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.
