Se il leasing si è risolto prima della sentenza di fallimento non si applica la legge fallimentare
Cass. Sez. VI, 17.4.2019 n. 10733
Diritto fallimentare – fallimento – leasing – risoluzione – applicazione legge fallimentare – condizioni
Se il contratto di leasing si è risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, prima del suo fallimento, si applica l’art. 1526 c.c. invece che l’art. 72-quater l.fall., poiché questa norma, avente carattere eccezionale, presuppone lo scioglimento del contratto per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento.
La necessità di un’esegesi restrittiva della norma fallimentare, dunque, non consente di ritenere superata la distinzione tra leasing finanziario e leasing traslativo, con le differenti conseguenze che da essa derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento.
