Le operazioni baciate determinano la nullità del mutuo
Cass. Sez. I, 6.8.2025 n. 22722
Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – acquisto delle azioni della banca mutuante – nullità – sussistenza
Nelle cd. “operazioni baciate”, nulle nel loro complesso ai sensi dell’art. 2358 cod. civ., l’acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche v. per l’acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 d.l. n. 99/2017 l’azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. b) d.l. n. 99/2017 in quanto limitate – quelle fattispecie escluse – ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse”.
