La rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento non determina l’estinzione dell’intera procedura esecutiva
Cass. Sez. III, 15.5.2026 n. 14250
Diritto delle obbligazioni e contratti – responsabilità patrimoniale – tutela dei diritti – esecuzione per espropriazione forzata – pignoramento – trascrizione – rinnovazione – effetti
In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti. Ne deriva che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l’estinzione dell’intera procedura, ma produce l’inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti omessi nella nota di rinnovazione, ferma restando la validità del processo esecutivo per i restanti beni.
