La procedura di ius variandi si applica anche rispetto alle modifiche in melius applicate dalla banca sulle condizioni iniziali
Cass. Sez. I, 21.4.2026 n. 10460
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – condizioni economiche – ius variandi – modificazioni – determinazioni
Le modificazioni in peius, cui si applica l’art. 118 del Testo unico bancario, sia nella formulazione originaria che in quella introdotta dall’art. 10 del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4.8.06, n. 248, con il correlato diritto di recesso, sono non soltanto quelle riferite al contenuto dell’originaria previsione contrattuale, ma anche quelle rapportate a sopravvenute modificazioni in melius del contenuto contrattuale introdotte dalla banca.
