La manipolazione dell’Euribor non determina automaticamente la nullità della clausola di determinazione degli interessi

 In Diritto bancario

Corte Giustizia UE Sez. II, 3.9.2026 C-60/2025

Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – clausola Euribor – nullità –condizioni

L’accertata manipolazione dei tassi mediante le decisioni della Commissione Antitrust del 3/12/2013 e del 7/12/2016 non comporta la nullità di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa.
La accertata manipolazione deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunziarsi sulla validità di una clausola che faccia riferimento al tasso Euribor soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale delle infrazioni constatate nelle decisioni di cui sopra – del 2013/2016 – cosi che, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità della clausola che richiami l’Euribor.

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