La deroga prevista dall’art. 1957 cc è clausola vessatoria
Cass. Sez. III, 22.7.2025 n. 20773
Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – decadenza ex art. 1957 cc – deroga – vessatorietà – sussistenza
La clausola che porta deroga a vantaggio della Banca ai termini previsti nell’art. 1957 c.c., contenuta in un contratto di fideiussione soggetto all’ambito applicativo del d.lgs. n. 206/2005 – la cui disciplina si affianca a quella, altra e diversa ma concorrente, degli artt. 1341-1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto – ha natura vessatoria, perché determina un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, alla stregua dei commi 1 e 2, lett. t), dell’art. 33 del Codice del consumo, posto che il fideiussore implicitamente rinuncia al diritto di opporre al creditore che non abbia agito tempestivamente l’eccezione di decadenza inerente allo stesso contratto di garanzia che la norma codicistica gli riconosce.
