Come si applica l’interruzione del processo in caso di fallimento di una delle parti
Cass. Sez. III, 26.6.2020 n. 12890
Diritto della crisi di impresa – fallimento – interruzione del processo – riassunzione – termine – decorrenza
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c. ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, la quale deve fare specifico riferimento al processo sul quale l’effetto interruttivo opera e deve essere diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte.
