Il termine semestrale di decadenza ex art. 1957 cc per le garanzie rilasciate sui contratti di mutuo decorre dall’ultima rata

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Cass. Sez. III, 22.7.2025 n. 20773

Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – decadenza ex art. 1957 cc – termine – decorrenza

La decadenza dalla fideiussione, prevista dall’art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi nel caso del contratto di mutuo – nel quale l’obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni – solamente a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata. Se però il mutuo chirografario ha un’unica scadenza finale, il termine semestrale va fatto decorrere da tale data.

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