Il fondo patrimoniale è atto revocabile a titolo gratuito

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Cass. Sez. III, 10.10.2025 n. 27178

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – fondo patrimoniale – esperibilità

Destinare beni ai bisogni della famiglia significa sottrarli all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

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