Il fondo di garanzia si surroga con privilegio ex lege alla banca
Cass. Sez. I,10.11.2025 n. 29599
Diritto bancario e dei mercati finanziari – fondo di garanzia – surroga – privilegio –sussistenza
Il gestore del Fondo di garanzia per le PMI non è un coobbligato solidale del debitore fallito ex art. 1292 c.c., ma si accolla, per legge, il pagamento della concessione di un beneficio alla società in bonis e – qualora ciò accada – ha il pieno diritto di surrogarsi, in via privilegiata, nella posizione della banca finanziatrice sino alla concorrenza di quanto versato, con conseguente ed equivalente decurtazione del credito bancario ammesso al passivo.
