Il diritto a ricevere dalla banca copia della documentazione ex art. 119/4 TUB riguarda anche il contratto

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Cass. Sez. I, 22.4.2026 n. 10728

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – documentazione – esibizione – ordine – condizioni

Nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l’eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell’indebito maturato, ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’adempimento dell’onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull’attore ai sensi del primo comma dell’art. 2697 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contratto poiché la banca non ha adempiuto all’obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 TUB. Il diritto all’adempimento dell’obbligazione di consegna del contratto prevista dall’art. 117 TUB è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto. L’obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l’art. 119, comma 4, TUB, si estende al contratto di conto corrente ed agli estratti conto.

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