Il creditore corresponsabile del dissesto può contestare il piano del consumatore solo per la legittimità e non per la convenienza
Cass. Sez. I, 22.7.2025 n. 20672
Diritto della crisi di impresa – insolvenza civile – piano del consumatore – contestazione – condizioni
In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i. – soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta.
