Gli interessi sul credito rideterminato dalla sentenza decorrono da questa in assenza di una data diversa della sua liquidità
Cass. Sez. III, 1.12.2025 n. 31340
Diritto delle obbligazioni e contratti – diritti di credito – interessi moratori – decorrenza – liquidità
Quando un titolo esecutivo giudiziale ridetermina (in diminuzione) il credito già azionato in via monitoria, gli interessi maturano soltanto dalla data della pronuncia che ha fissato l’importo dovuto. Infatti, in caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, in difetto di elementi su di una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile.
