Il decreto di trasferimento comporta la immediata cancellazione dei gravami sull’immobile pur in pendenza del termine per l’opposizione agli atti esecutivi

 In News

Cass. Sez. Un., 14.12.2020 n. 28387

Diritto delle obbligazioni e contratti – esecuzione per espropriazione forzata – vendita – gravami – cancellazione – opposizione – irrilevanza

Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali l’Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, e in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 cpc.

Post recenti