Quando i crediti di terzi sorti durante il concordato anche in bianco sono prededucibili
Cass. Sez. I, 29.5.2019 n. 14713
Diritto fallimentare – concordato preventivo – concordato in bianco – crediti sorti durante la procedura – prededucibilità – condizioni
I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco, sono in astratto prededucibili, per espressa disposizione di legge, nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, anche ove vi sia stata rinuncia al concordato, poiché il requisito della consecuzione tra le procedure dipende dalla mancanza di discontinuità dell’insolvenza.
Nella fase di preconcordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 7, è consentito al ricorrente di compiere atti di gestione dell’impresa, senza necessità di autorizzazione del tribunale, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio.
La nozione di atti legalmente compiuti, di cui alla L. Fall., art. 161, comma 7, è legata innanzi tutto al significato della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo la L. Fall., art. 167; sicché resta incentrata sul requisito della idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti.
