Nei contratti a distanza la modifica della data di esecuzione della prestazione equivale a nuova proposta

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Cass. Sez. III, 15.5.2019 n. 12899

Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto – consenso – contratto a distanza – modifica della proposta – nuova proposta – sussistenza

Nei contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell’accettante, del termine per l’esecuzione indicato nella proposta – implicando la realizzazione di un assetto d’interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine – si configura come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell’originario proponente.

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