Come va valutato il merito creditizio in caso di presenza di garanzia pubblica al finanziamento

 In Diritto bancario

Cass. Sez. I, 11.6.2026 n. 19267

Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo – merito creditizio – valutazione – modalità

Nella valutazione del merito creditizio ai fini della concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la posizione fiscale e previdenziale dell’impresa richiedente costituisce elemento rilevante dell’istruttoria e deve essere considerata secondo gli standard professionali propri dell’attività di concessione del credito.
Non può affermarsi in via generale che l’intermediario finanziario sia sempre esonerato dall’acquisizione del certificato dei carichi tributari pendenti e del DURC qualora i dati risultanti dai bilanci corrispondano a quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi dell’impresa richiedente il finanziamento. La coincidenza tra i dati risultanti dai bilanci e quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi non costituisce elemento idoneo, di per sé, a escludere la necessità di ulteriori verifiche istruttorie, trattandosi di una conseguenza fisiologica del principio di derivazione fiscale. La presenza di discrasie, anomalie o elementi suscettibili di incidere sull’affidabilità della documentazione prodotta dall’impresa richiedente impone all’intermediario finanziario un più rigoroso approfondimento istruttorio ai fini della corretta valutazione del merito creditizio.
Nella concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, l’intermediario è tenuto ad operare secondo gli standard professionali elaborati dalla normativa unionale, dagli orientamenti EBA e dalla disciplina di vigilanza della Banca d’Italia, acquisendo le informazioni necessarie per un’adeguata valutazione del rischio di credito.

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