La cointestazione di un conto corrente costituisce una presunzione semplice
Cass. Sez. II, 29.4.2019 n. 11375
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto di conto corrente – cointestazione – presunzione semplice – sussistenza
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
