Chi si dichiara successore a titolo particolare del creditore deve dimostrare documentalmente questa sua qualità
Cass. Sez. III, 23.5.2026 n. 15900
Diritto bancario e dei mercati finanziari – cessione di rapporti e di credito – cessionario – prova – necessità
La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
