L’assegno circolare può essere cambiato entro tre anni dall’emissione
Cass. Sez. VI, 30.4.2019 n. 11387
Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno circolare – termine incasso – triennio – sussistenza
L’assegno circolare può essere cambiato nel termine triennale dall’emissione e non come per gli assegni bancari entro otto giorni dalla sottoscrizione. Infatti l’articolo 84, comma 2, del Rd n. 1736/1933, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Invece con riferimenti all’assegno bancario, l’articolo 32 del medesimo Regio decreto prevede un termine di otto giorni per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso.
