Anche la banca negoziatrice risponde dell’incasso dell’assegno a persona diversa dal beneficiario

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Cass. Sez. I, 15.5.2019 n. 12984

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – non trasferibilità – negoziazione – responsabilità

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), consistente nell’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, da persona diversa dal beneficiario del titolo, è configurata come di natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto) operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

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