E’ l’acquirente che deve provare i vizi della cosa venduta

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Cass. Sez. Un., 3.5.2019 n. 11748

Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – vizi e difetti – onere della prova – acquirente – sussistenza

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

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