Cass. Sez. II, 16.2.2015 n. 3042
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – garanzia per vizi o difetti – onere della prova
L’art. 1494 cc pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza dei vizi, anche se occulti, per cui l’obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi. Ne deriva quindi che mentre sull’acquirente incombe l’onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria.