Cass. Sez. II, 11.3.2015 n. 4908
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – appalto – vizi o difformità – denuncia – necessità – condizioni
Qualora la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell’onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di avere compiuto tempestivamente quell’atto. Quindi, in tema di appalto, allorché l’appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell’opera, incombe sul committente l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati. Però la denuncia per i vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati; con la conseguenza che l’impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell’opera da vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un’autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell’assunzione dello impegno stesso. Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore non deve accompagnarsi alla confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, non richiede formule sacramentali e può esprimersi anche in forma tacita o manifestarsi per facta concludentia.