Nelle società quotate la violazione dell’OPA da diritto agli altri soci al risarcimento del danno

Cass. Sez. I, 10.2.2016 n. 2665

Diritto societario – società quotate – OPA – violazione – risarcimento danni – sussistenza

La violazione dell’obbligo, rilevante ex art. 1173 cc, di offerta pubblica di acquisto della totalità delle azioni di una società quotata in un mercato regolamentato da parte di chi, in conseguenza di acquisti azionari, sia venuto a detenere un partecipazione superiore al trenta per cento del capitale sociale, fa sorgere in capo agli azionisti, ai quali l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 1218 cc, ove essi dimostrino di aver perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell’offerta. Infatti le sanzioni restitutorie (della sterilizzazione del voto e dell’obbligo di rivendita entro l’anno delle azioni eccedenti), non elidono il danno subito dagli azionisti di minoranza con la perdita della possibilità di beneficiare del maggior prezzo di vendita delle loro azioni.