Cass. Sez. II, 5.6.2015 n. 11669
Diritto delle obbligazioni e contratti – vendita – vendita a catena – solidarietà – insussistenza
Nell’ipotesi di vendita “a catena” (quando tra il produttore della merce e l’acquirente finale si interpongono uno o più venditori) anche qualora la merce venduta dall’ultimo venditore all’acquirente finale sia riconducibile direttamente ed autonomamente al produttore vale il principio dell’autonomia fra le varie vendite e non quello della solidarietà, poiché ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale. Infatti in questo caso non può esistere un rapporto dell’acquirente finale con una pluralità di venditori.