Per la validità del contratto – quadro basta la sola firma dell’investitore

Cass. Sez. VI, 27.8.2019 n. 21750

Diritto finanziario – contratto quadro – forma scritta – sottoscrizione dell’intermediario finanziario – necessità – esclusione

La sola firma dell’investitore basta a soddisfare i requisiti del contratto quadro nei servizi di investimento. La sottoscrizione dell’intermediario non è necessaria perché il consenso si può desumere dai suoi comportamenti concludenti.