La trascrizione al nome errato la rende inopponibile al terzo in buona fede

Cass. Sez. II, 19.3.2019 n. 7680

Diritto delle obbligazioni e contratti – trascrizione – nominativo – errore – terzo in buona fede – opponibilità – esclusione

Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di persona diversa dall’alienante dell’immobile, può conseguentemente derivarne l’invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità ai terzi in buona fede (che non hanno l’onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d’ordine); né la correzione dell’errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, può avere effetti “ex tunc” e sanare l’irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori.