Cass. Sez. III, 20.4.2020 n. 7963
Diritto delle obbligazioni e contratti – transazione – efficacia novativa – condizioni
L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti, sicché le parti, nella composizione del rapporto litigioso, danno vita alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove e autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti.