I termini d’uso dei pagamenti possono essere modificati con prassi precedenti alla dichiarazione di fallimento

Cass. Sez. VI, 11.1.2022 n. 608

Diritto della crisi di impresa – fallimento – azione revocatoria – pagamenti – termini d’uso – condizioni

L’interpretazione dell’art. 67/3 lett. a) LF è nel senso che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente previsti, siano stati, anche per comportamenti di fatto, eseguiti ed accettati in termini diversi, nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli in discorso, i quali, pertanto, non possono più ritenersi pagamenti eseguiti in ritardo, ossia inesatti adempimenti, ma divengono esatti adempimenti; l’onere della prova di tale situazione è, ai sensi dell’art. 2967 cc in capo all’accipiens.