Quali elementi determinano il tenore di vita?

Cass., Sez. VI, 4.4.2016 n. 6427

Famiglia – separazione o cessazione effetti civili del matrimonio – obbligo di mantenimento

L’assegno di mantenimento, costituito da un prestazione pecuniaria periodica, è espressione della solidarietà coniugale e ha funzione essenzialmente assistenziale. Pertanto, il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno risulta essere quello che versa nelle condizioni economiche migliori, sia esso responsabile o meno della crisi dell’unione familiare.
Principio costantemente ribadito è quello secondo il quale parametro di riferimento indispensabile per valutare la congruità dell’assegno è rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso del matrimonio da parte dei coniugi .
Il giudice del merito, al fine di quantificare l’assegno di mantenimento, deve accertare il tenore di vita goduto dai coniugi durante la vita matrimoniale, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma dovrà considerare anche altre variabili di carattere economico (o apprezzabili in termini economici), suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti come, ad esempio, il patrimonio immobiliare, i beni mobili registrati (autovetture, motoveicoli, natanti), condurre uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, pertanto nelle controversie concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale, quindi, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie. Certamente l’attitudine al lavoro del coniuge, considerata come potenziale capacità di guadagno, costituisce un elemento importante, da prendere in considerazione ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice. Tuttavia, tale attitudine assume rilievo soltanto qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita e non di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.