Successione, donazione e posizione di coniuge e figli

Cass. Civ., Sez. II, n. 4445, 7.3.2016

Successioni – donazioni – revocazione

Nell’ambito della successione necessaria, per la determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, è necessario prendere in considerazione la massa composta da tutti i beni appartenenti al de cuius, al momento della morte.
Dalla massa di beni di cui sopra devono essere sottratti i debiti, ma deve essere aggiunto il valore dei beni donati in vita dal defunto; non è possibile, pertanto, distinguere tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.
Tale impossibilità è strettamente connessa alla ratio della riunione fittizia, che ha la finalità di definire la quota di cui il de cuius poteva disporre e quella di riserva, destinata al legittimario.
La posizione del coniuge non è differente da quella dei figli, per quanto riguarda la determinazione della quota di riserva; infatti, come il figlio ha la facoltà di chiedere la riduzione delle donazioni poste in essere dal genitore, in vita, comprese quelle compiute prima della sua nascita, così il coniuge sopravvenuto (rispetto alla prole) può agire per la riduzione delle donazioni compiute dal defunto verso i figli, anche ove precedenti alle nozze.