Cass. Sez. VI, 21.9.2017 n. 22029
Diritto di famiglia – provvedimenti riguardo ai figli – obbligo di mantenimento
Riguardo alla partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all’istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario. Di conseguenza, il coniuge non affidatario ha l’obbligo di provvedere al rimborso di quelle spese, se non ha espresso validi motivi di dissenso, soprattutto se quest’ultimo è stato informato sulle spese necessarie nell’interesse dei figli ma abbia tenuto un atteggiamento assenteista e disinteressato.