Cass. Sez. I, 22.12.2016 n. 26778
Diritto fallimentare – data certa – spedizione postale- società privata – esclusione
Tutti i fornitori di servizi postali possono certamente eseguire “invii postali”, cioè curare la trasmissione della corrispondenza – fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata. Pertanto il timbro datario apposto su una lettera da una società privata, che abbia curato l’inoltro della corrispondenza fra le parti, è inidoneo a dimostrare, ai sensi del primo comma dell’art. 2704 cc, la certezza della data di formazioni di tali atti nei confronti del curatore fallimentare.