Cass. Sez. I, 9.7.2020 n. 14527
Diritto della crisi di impresa – fallimento – interessi – decorso – sospensione – condizioni
La sospensione del decorso degli interessi vale solo all’interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale.
La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi dell’art. 55 della legge fallimento, viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura.