Cass. Sez. II, 12.4.2018, n. 9101
Della proprietà – condominio negli edifici – azioni a difesa del possesso – azione di manutenzione
Nella decisione delle “dispute” condominiali si deve tener conto anche del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche: si tratta infatti di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.
Se l’intervento innovativo, quindi, viene realizzato con il rispetto dei diritti della comunione ex art. 1102 c.c. e della stabilità e decoro architettonico dello stabile ed è quindi legittimo, in quanto posto a tutela dell’interesse del disabile residente nel condominio, l’attività non può costituire una turbativa rilevante ai sensi dell’art. 1170 c.c..