I soci accomandanti rispondono nei limiti della loro quota anche per le obbligazioni tributarie

Cass. Sez. Trib, 22.5.2020 n. 9429

Diritto tributario – società di persone – società in accomandita semplice – responsabilità dei soci accomandanti – limitazioni – sussistenza

In tema di società in accomandita semplice, la norma giuscivilistica contemplata dall’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita, vale anche per le obbligazioni di natura tributaria, e, segnatamente, per quelle relative all’IVA e all’Irap dovute dalla società medesima.