Cass. Sez. VI, 11.2.2014 n. 3001
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – simulazione – prova
La prova della simulazione assoluta di un contratto di compravendita può essere ricavata, in modo sufficiente, dai seguenti elementi di fatto:
– l’inesistenza di una prova del pagamento del prezzo delle parti
– la permanente disponibilità dell’immobile a favore dell’apparente venditore;
– l’assenza di qualsiasi prova di un contratto di locazione e del pagamento di canoni o, comunque di corrispettivi, pagati dall’apparente venditore all’apparente acquirente;
– il rapporto di amicizia tra le parti.