Cass. Sez. I, 3.2.2017 n.2953
Diritto di famiglia – assegno divorzile – modifica delle domande e delle condizioni
Quando la pronuncia sul divorzio non dispone l’attribuzione dell’assegno, essa contiene una pronuncia implicita d’inesistenza degli obblighi patrimoniali di un coniuge nei confronti dell’altro e ciò sia nell’ipotesi in cui la domanda venga rigettata, che nel caso in cui detta istanza non sia stata svolta nel giudizio di scioglimento.
Pertanto, per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno diviene necessario procedere ai sensi dell’art. 9 della legge sul divorzio e alle condizioni ivi indicate; ovvero la determinazione dell’assegno non corrisposto in sede di scioglimento può avvenire solo in caso di sopravvenienza di giustificati motivi concernenti l’indisponibilità di mezzi adeguati e la impossibilità oggettiva di procurarseli, ovvero le condizioni o il reddito dei coniugi.