Lo scopo di lucro di una cooperativa non è necessario per il suo fallimento

Cass. Sez. VI, 12.7.2016 n. 14250

Diritto fallimentare – società cooperativa – scopo di lucro – necessità – esclusione

Per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale, bastando una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci.