La sanatoria per la morosità non si applica alle locazioni transitorie

Cass. Sez. I, 10.2.2014 n. 2964

Diritto immobiliare – contratto di locazione – locazioni ad uso transitorio – morosità del conduttore – sanatoria

L’art. 55/1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede la concessione di un termine (c.d. “termine di grazia”) per la sanatoria, in sede giudiziale, della morosità del conduttore nel pagamento dei canoni e degli oneri accessori, non riguarda le locazioni di immobili stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, in quanto, ai sensi dell’art. 26, primo comma, della legge stessa, a tali locazioni non si applica il capo I, di cui fa parte l’art. 5 e, conseguentemente, l’art. 55, il quale è inscindibilmente connesso con il primo.