In un’azione di ripetizione di indebito gli estratti conto possono essere acquisiti in corso di causa anche con la CTU

Cass. Sez. I, 15.9.2017 n. 21472

Diritto bancario – azione di ripetizione di indebito – estratti conto – produzione – ammissibilità

Il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e segg cpc è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività. Inoltre, in tema di rendimento dei conti, se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento.