Cass. Sez. VI, 10.12.2013 n. 27614
Diritto immobiliare – contratto di locazione – danni da mancato rilascio
In caso di rilascio dell’immobile locato a seguito di risoluzione per inadempimento del conduttore, tanto nell’ipotesi in cui fino alla scadenza che avrebbe dovuto avere il contratto l’immobile non venga rilocato, quanto nell’ipotesi in cui una rilocazione dell’immobile da parte del locatore avvenga in una data che si collochi entro il periodo di durata residua che avrebbe dovuto avere la locazione se non si fosse risolta, non è di per sé tale da integrare né un danno da “perdita” (danno emergente), né un danno da “mancato guadagno” (lucro cessante) derivanti dall’inadempimento.
Un danno da “perdita” correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio si può configurare solo se in concreto, cioè per le condizioni in cui si trova l’immobile, il rilascio del bene non ha posto il locatore nella condizione di poter esercitare il godimento, di cui si era privato concedendo l’immobile in locazione, cioè o direttamente, o per mera detenzione o attraverso il conferimento a terzi a titolo oneroso del godimento attraverso una nuova locazione. In questo caso La perdita si commisura al tempo occorrente per il ripristino dell’immobile in condizioni tali da poter essere goduto direttamente o da poter essere goduto indirettamente a titolo locativo. Se dunque sono necessari lavori di ripristino e la loro durata esiga un certo tempo, si deve ritenere che si configuri un danno da perdita del corrispettivo della locazione dal momento del rilascio fino al momento entro il quale il ripristino delle condizioni dell’immobile sia avvenuto secondo l’ordinaria diligenza. Ma a ragione giustificativa di tale conclusione si può rinvenire non tanto nell’esistenza di un danno conseguente all’inadempimento che ha giustificato la risoluzione del contratto locativo, bensì nell’esistenza di un inesatto adempimento dell’obbligazione di rilascio.