Il riconoscimento di debito del fallito non esonera il creditore dalla prova del credito

Cass. Sez. I, 11.4.2019 n. 10215

Diritto fallimentare – fallimento – ammissione al passivo – prova – riconoscimento di debito – insussistenza

Nell’ambito del procedimento di verifica del passivo fallimentare, il riconoscimento di debito, posto in essere dall’imprenditore poi fallito, è liberamente apprezzabile dal giudice, al pari di quanto accade per la confessione stragiudiziale. Nel procedimento di verifica fallimentare, il creditore rimane comunque onerato di fornire la prova della propria pretesa, pur in presenza di un riconoscimento di debito emesso dall’imprenditore di poi fallito.