Cass. Sez. VI, 7.5.2015 n. 9170
Diritto fallimentare – azione revocatoria – condizioni
L’art. 66 LF ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L’unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 LF e la revocatoria ex art. 2901 cc è l’ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l’azione. In tema di revocatoria ordinaria non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell’azione esecutiva.