Cass. Sez. I, 2.4.2021 n. 9193
Diritto delle obbligazioni e contratti – ipoteca – azione revocatoria – atto a titolo gratuito – condizioni
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la costituzione di un’ipoteca a garanzia di un finanziamento erogato al solo fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca costituisce autonomo atto a titolo gratuito posto che da un lato la garanzia non accede al rapporto originario ripianato, dall’altro la stessa non viene costituita contestualmente al sorgere dell’originario credito (art. 2901, 2 comma c.c.). Come tale, pertanto l’atto è revocabile secondo il regime probatorio semplificato previsto per gli atti non onerosi.