Cass. Sez. I, 21.2.2014 n. 4190
Diritto commerciale – Diritto fallimentare – azione revocatoria fallimentare – prova
Per avere la prova della conoscenza dello stato di insolvenza – con il mezzo delle presunzioni – non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.