Per la revocatoria fallimentare nei confronti della banca la prova della conoscenza del dissesto deve essere effettiva e non potenziale

Cass. Sez. I, 21.2.2014 n. 4190

Diritto commerciale – Diritto fallimentare – azione revocatoria fallimentare – prova

Per avere la prova della conoscenza dello stato di insolvenza – con il mezzo delle presunzioni – non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l’insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.