La presenza di beni e l’assenza di danno per il creditore che agisce con la revocatoria vanno provate dal convenuto

Cass. Sez. II, 3.2.2015 n. 1902

Diritto delle obbligazioni e dei contratti – azione revocatoria – danno – onere della prova

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni.